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Piano di letture

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Calendario

In riferimento alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 117/2015/R/gas e ss.mm.ii., Adistribuzionegas ha predisposto un proprio piano di acquisizione delle misure, accolto da parte dell’ARERA in quanto coerente con i principi previsti dalla regolazione di cui alla deliberazione sopra indicata e con i relativi chiarimenti pubblicati in data 5 agosto e 23 ottobre 2015.

 

Il piano di acquisizione delle misure alternativo prevede:

 

  • per i pdr fino a 5.000 Smc/anno (gli “annuali”, i “semestrali” e i “quadrimestrali”), la fissazione di n. 3 periodi di riferimento temporale per l’effettuazione dei tentativi di raccolta, corrispondenti alla chiusura dei periodi rilevanti attualmente previsti dalla deliberazione 117/2015/R/gas:

 

          ► PR1: gennaio-febbraio (chiusura del periodo rilevante per PdR quadrimestrali);

 

          ► PR2: aprile-maggio (chiusura del periodo rilevante per PdR quadrimestrali e semestrali);

 

          ► PR3: ottobre-novembre (chiusura del periodo rilevante per PdR quadrimestrali e semestrali).

 

In relazione a tali periodi di riferimento:

 

  • per i pdr con consumo annuo fino a 500 Smc/anno (“annuali”) e per i pdr con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno (“semestrali”): un tentativo di raccolta della misura per tutti i pdr nel corso del periodo PR2 e PR3; inoltre, per i pdr non accessibili e parzialmente accessibili per i quali non sia pervenuta una lettura effettiva nel corso dei periodi PR2 e PR3 (di ciclo o autolettura del cliente finale), l’esecuzione di un ulteriore tentativo di raccolta della misura nel corso del periodo PR1 (ulteriore tentativo, per così dire, di “recupero”);

 

  • per i pdr con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (“quadrimestrali”): tre tentativi di raccolta della misura per tutti i pdr (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili), il primo nel corso del periodo PR1, il secondo nel periodo PR2 e il terzo nel periodo PR3;

 

per i pdr con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno (“mensili”): un tentativo al mese, secondo le disposizioni della delibera 117/2015/R/gas e ss.mm.ii.

 

 

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